Oggetto

Il presente documento regola gli accordi e la modalità di esecuzione dei servizi concordati in forma scritta, relativi alla fornitura di servizi promozionali e marketing affidati alla società AC Agenzia Servizi Srl (nome commerciale ALCA MARKETING).

L’impresa esecutrice si impegna a svolgere il servizio avvalendosi della propria organizzazione di impresa e con gestione a proprio esclusivo rischio; inoltre si occuperà in via esclusiva degli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi per i collaboratori impiegati ed eserciterà in via esclusiva il potere organizzativo, direttivo, di controllo e disciplinare senza ingerenza alcuna da parte del committente manlevandolo da qualsivoglia rivalsa da parte di dipendenti, collaboratori e terzi connessi alla fornitura.

Fornitura delle istruzioni operative

Salvo diversamente concordato, le istruzioni operative utili all’esecuzione della campagna o di un singolo appuntamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo luogo, orario, meccanica promozionale, briefing, abbigliamento, report) dovranno essere forniti ad AC Agenzia Servizi Srl entro 10 giorni feriali prima della data prevista di esecuzione. In difetto, nessuna contestazione potrà essere sollevata in riferimento a una eventuale insufficiente preparazione dei collaboratori individuati da AC Agenzia Servizi Srl o in generale sull’espletamento del servizio medesimo.

Fornitura del materiale promozionale e smaltimento delle sue eventuali rimanenze

Il materiale promozionale eventualmente necessario per l’espletamento del servizio dovrà essere fornito dal committente e consegnato ad AC Agenzia Servizi Srl almeno 10 giorni feriali prima della data prevista per l’inizio del servizio.
In caso di mancanza di relativa comunicazione, eventuali rimanenze del materiale promozionale rimarranno nelle disponibilità di AC Agenzia Servizi Srl nei 30 giorni successivi alla conclusione del servizio a cui connessi, dopodiché gli stessi potranno essere smaltiti liberamente da quest’ultima con costi diretti e indiretti di gestione a carico del committente.

Spese aggiuntive

Le parti convengono che eventuali spese aggiuntive che dovessero essere sostenute da AC Agenzia Servizi Srl per un corretto espletamento del servizio potranno essere addebitate al committente soltanto se da quest’ultimo preventivamente approvate in forma scritta.

Recesso

Cancellazioni e/o variazioni di data e/o location di un singolo appuntamento per qualsiasi causa non imputabile all’appaltatore, fino a 5 giorni feriali prima della data di inizio di ogni servizio comporteranno un rimborso da parte del committente ad AC Agenzia Servizi Srl pari al 50% del valore relativo stabilito.

Cancellazioni e/o variazioni di data e/o location di un singolo appuntamento per qualsiasi causa non imputabile all’appaltatore, a partire da 5 giorni feriali prima della data di inizio di ogni servizio comporteranno un rimborso da parte del committente ad AC Agenzia Servizi Srl pari al 100% del valore relativo stabilito.

Le policy di recesso non si applicano ad eventuali servizi di produzione (materiali, gestione spazi espositivi, gestione permessi burocratici, gestione logistica a titolo esemplificativo e non limitativo) o di agenzia (fee, concept, organizzazione), che non potranno essere in nessun modo rimborsati, neppur parzialmente, in seguito a loro conferma.

Per la natura e le caratteristiche di imprevedibilità della tipologia dei servizi forniti, AC Agenzia Servizi Srl avrà la facoltà di recedere dall’accordo e rinunciare alla fornitura in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre giorni.

Cedibilità dell’accordo a terzi ausiliari

L’accordo sulla fornitura deve intendersi stipulato su base fiduciaria e, pertanto, ne è assolutamente vietata la cessione, anche parziale, a terzi, nonché il conferimento in società e/o cointeressenza senza il preventivo consenso scritto.

Contestazioni del servizio, decadenza e limitazione di responsabilità

Fermo quanto già previsto, le parti convengono espressamente che eventuali inadempimenti di AC Agenzia Servizi Srl alle obbligazioni assunte con la stipula del presente accordo dovranno essere contestati dal committente per iscritto, a pena di decadenza, entro le quarantotto ore successive al momento in cui si assumono essere stati commessi e che un’eventuale responsabilità risarcitoria non potrà in ogni caso essere superiore al costo della singola unità di servizio a cui si riferiscono.

Ritardo nei pagamenti e interessi di mora

In caso di ritardo del committente nel pagamento del compenso di cui in premessa saranno da quest’ultimo dovuti a AC Agenzia Servizi Srl gli interessi di mora di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i., da intendersi qui integralmente richiamato.

Le parti espressamente convengono, ai sensi dell’art. 1462 c.c., che il committente non potrà opporre alcuna eccezione al fine di evitare o ritardare l’effettuazione dei pagamenti dovuti.

Sospensione del servizio

Fermo quanto previsto all’articolo che precede, eventuali ritardi di oltre sette giorni nei pagamenti dovuti dal committente daranno diritto ad AC Agenzia Servizi Srl, qualora l’esecuzione sia ancora in corso, di sospendere in tutto o in parte l’esecuzione, con preavviso scritto di tre giorni.

Patto di non concorrenza

Il committente non potrà nei cinque anni successivi al termine dell’attività, affidare l’esecuzione di prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente accordo ad alcuno dei collaboratori che AC Agenzia Servizi Srl abbia incaricato di espletare il servizio.

La violazione della presente clausola comporterà l’obbligo per il committente di pagare a AC Agenzia Servizi Srl, a titolo di penale, una somma pari a 1.000,00 € per ciascun collaboratore, fermo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Ulteriori accordi tra le parti

Il presente accordo si applica a ogni servizio fornito da AC Agenzia Servizi Srl: eventuali deroghe, modifiche e/o integrazioni avranno validità solo se specificamente concordate fra le parti e risultare da apposito atto scritto.

Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, ivi comprese quelle inerenti la sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, competente a decidere in via esclusiva sarà il foro di Milano.

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo le parti rinviano alle norme di cui agli artt. 1655 e seguenti del codice civile.

Privacy

Con riferimento ai dati personali, eventualmente trattati esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione dei servizi, ciascuna parte si impegna ad osservare la disciplina espressa dal Regolamento (UE) 679/2016, nonché la disciplina del diritto interno, incluso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. 

Codice etico

Il committente conferma di aver preso visione dei principi contenuti nel codice etico ALCA MARKETING, sempre consultabile alla pagina: alcamarketing.it/codice-etico